intervento del creditore pignotatizio nella divisione ereditaria


 

Not. Claudio Cerini, 08.10.2001, chiede:

 

Chiedo notizie sulla legittimita' dell'intervento del creditore pignoratizio a sensi dell’art. 1113, c.c., in una divisione ereditaria non giudiziale.

 


 

Not. Ernesto Quinto Bassi:

 

Il diritto di intervento nella divisione è riconosciuto dall’art. 1113, c.c., ai creditori ed agli aventi causa di un partecipante alla comunione.

 

La ratio della norma è quella di permettere ai soggetti interessati, tali poiché portatori di un interesse che potrebbe essere danneggiato in sede divisionale, di intervenire tempestivamente in modo da tutelare al meglio le proprie ragioni.

 

Il riferimento ai creditori è generico, dato che consente di ritenere applicabile tale norma ad ogni tipo di creditore, indipendentemente dall’entità del credito, dal fatto che il credito sia scaduto o meno, privilegiato, ipotecario o chirografario

 

Alcuni (Branca) riconoscono al creditore pignoratizio in particolare la qualità di avente causa, ma nessuno dubita che possa comunque intervenire nella sua qualità di creditore.

 

In sostanza, per poter legittimamente intervenire occorre, a chi non è parte della comunione e quindi estraneo al litisconsorzio necessario, un diritto verso il comunista (credito) od un diritto riguardate la cosa in comune.

 

Non vi è dubbio che la norma si riferisca ad ogni tipo di comunione (non solo quella ereditaria quindi) e sia applicabile sia in sede di divisione giudiziale che stragiudiziale.

 

Per quanto riguarda la partecipazione all’atto divisionale, non potendo in alcun modo essere considerate parti, si riconosce agli intervenienti il diritto di assistere: in particolare, non possono intervenire nel merito e nella formazione delle porzioni, in quanto hanno un diritto sulle porzioni e non alle porzioni, ma possono consigliare le parti sulle modalità volte a formare le singole porzioni e vigilare sulla regolarità del procedimento.

 

In breve, hanno diritto di assistere, vigilare e collaborare in tutte le fasi di formazione del negozio senza alcun potere dispositivo.

 

E’ loro riconosciuto il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria nel caso in cui le parti non osservino le norme di legge (art. 713 e sgg., c.c.) o vi deroghino volontariamente, dato il loro carattere dispositivo; in quest’ultimo caso devono dimostrare il danno od il pericolo in cui incorrerebbero in seguito a tale deroga.

 


 

Not. Adriano Pischetola, interviene:

 

Con due integrazioni:

1.      che non è necessario - ai fini della efficacia dell'atto nei suo confronti - nè l'assenso nè l'intervento effettivo del creditore, ma solo la chiamata del terzo;

2.      che secondo una risalente giurisprudenza (Cass. 05.06.1950, n.1401) non ricorre la ratio dell'art. 1113, c.c., quando l'ipoteca o il diritto reale grava sulla totalità dei beni comuni o sia stato comunque costituito da tutti i condividenti.