intervento del creditore pignotatizio nella
divisione ereditaria
Not. Claudio Cerini, 08.10.2001, chiede:
Chiedo notizie sulla
legittimita' dell'intervento del creditore pignoratizio a sensi dell’art. 1113,
c.c., in una divisione ereditaria non giudiziale.
Not. Ernesto
Quinto Bassi:
Il diritto di intervento
nella divisione è riconosciuto dall’art. 1113, c.c., ai creditori ed agli
aventi causa di un partecipante alla comunione.
La ratio della norma è
quella di permettere ai soggetti interessati, tali poiché portatori di un
interesse che potrebbe essere danneggiato in sede divisionale, di intervenire
tempestivamente in modo da tutelare al meglio le proprie ragioni.
Il riferimento ai creditori
è generico, dato che consente di ritenere applicabile tale norma ad ogni tipo
di creditore, indipendentemente dall’entità del credito, dal fatto che il
credito sia scaduto o meno, privilegiato, ipotecario o chirografario
Alcuni (Branca)
riconoscono al creditore pignoratizio in particolare la qualità di avente
causa, ma nessuno dubita che possa comunque intervenire nella sua qualità di
creditore.
In sostanza, per poter
legittimamente intervenire occorre, a chi non è parte della comunione e quindi
estraneo al litisconsorzio necessario, un diritto verso il comunista (credito)
od un diritto riguardate la cosa in comune.
Non vi è dubbio che la norma
si riferisca ad ogni tipo di comunione (non solo quella ereditaria quindi) e
sia applicabile sia in sede di divisione giudiziale che stragiudiziale.
Per quanto riguarda la
partecipazione all’atto divisionale, non potendo in alcun modo essere
considerate parti, si riconosce agli intervenienti il diritto di assistere: in
particolare, non possono intervenire nel merito e nella formazione delle
porzioni, in quanto hanno un diritto sulle porzioni e non alle porzioni, ma
possono consigliare le parti sulle modalità volte a formare le singole porzioni
e vigilare sulla regolarità del procedimento.
In breve, hanno diritto di
assistere, vigilare e collaborare in tutte le fasi di formazione del negozio
senza alcun potere dispositivo.
E’ loro riconosciuto il
diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria nel caso in cui le parti non
osservino le norme di legge (art. 713 e sgg., c.c.) o vi deroghino
volontariamente, dato il loro carattere dispositivo; in quest’ultimo caso
devono dimostrare il danno od il pericolo in cui incorrerebbero in seguito a
tale deroga.
Not. Adriano Pischetola, interviene:
Con due integrazioni:
1.
che non è necessario - ai fini della efficacia dell'atto nei suo
confronti - nè l'assenso nè l'intervento effettivo del creditore, ma solo la
chiamata del terzo;
2.
che secondo una risalente giurisprudenza (Cass. 05.06.1950, n.1401)
non ricorre la ratio dell'art. 1113, c.c., quando l'ipoteca o il diritto reale
grava sulla totalità dei beni comuni o sia stato comunque costituito da tutti i
condividenti.